Adottata la c.d. BRRD Directive nel quadro dell’Unione bancaria

La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 15 maggio 2014, istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento dell’Unione europea, segnando un passaggio importante verso la realizzazione dell’Unione bancaria.

Tale direttiva, nota anche come Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD), modificando una serie di direttive e regolamenti precedenti, detta una disciplina comune a tutti i 28 Stati membri dell’Unione europea, al fine di stabilire una procedura armonizzata di prevenzione e gestione delle crisi delle imprese bancarie e finanziarie. La procedura in questione, articolata in diverse fasi, è gestita dalle “autorità di risoluzione” delle crisi, ossia dalle autorità amministrative pubbliche designate da ciascuno Stato membro (a titolo di esempio, la banca centrale nazionale, l’autorità di vigilanza finanziaria, il sistema di garanzia dei depositi, il ministero delle finanze o un’autorità appositamente creata). È previsto un ruolo anche per l’Autorità bancaria europea, che si occuperà prevalentemente dell’elaborazione di norme tecniche di attuazione e regolamentazione.

Le prescrizioni dettate dalla direttiva in esame si possono suddividere in tre categorie fondamentali.

Un primo gruppo di norme concerne le misure di prevenzione della crisi, che devono essere predisposte nella fase di normale svolgimento dell’attività delle imprese finanziarie, come ad esempio i piani di risanamento (recovery plan), redatti dalle imprese stesse e i piani di risoluzione (resolution plan), preparati dalle autorità preposte alla risoluzione delle crisi. Un secondo gruppo di norme disciplina le misure relative all’intervento precoce, necessarie per assicurare azioni tempestive da parte delle autorità di risoluzione, una volta che si siano manifestati i primi segnali di rischio per la stabilità degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Sono previste, infine, specifiche misure di risoluzione della crisi, la più interessante delle quali è rappresentata dal c.d. bail-in, uno strumento che tende a spostare una quota sensibile degli oneri delle ristrutturazioni bancarie dagli Stati agli azionisti e ai creditori delle imprese interessate, riducendo così i rischi di moral hazard.

La direttiva, inoltre, dispone che gli Stati membri garantiscano, nell’ambito della giurisdizione nazionale, un diritto di impugnazione delle decisioni di adottare una misura di gestione delle crisi, a tutte le persone interessate da tali decisioni, secondo le modalità previste dall’art. 85 della direttiva stessa.

Il termine di trasposizione della direttiva è fissato al 31 dicembre 2014 ed è espressamente previsto che gli Stati membri applichino le disposizioni in essa contenute a decorrere dal 1° gennaio 2015, ad eccezione della sezione relativa allo strumento del bail-in, che dovrà essere attuata a livello nazionale, al più tardi, dal 1° gennaio 2016.

Se una valutazione complessiva dell’impatto della cd. BRRD Directive potrà essere effettuata soltanto quando il «quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento» sarà operativo, è già possibile rilevare alcuni elementi. Da un lato, l’istituzione di parametri e procedure comuni a tutti gli Stati membri, per la gestione delle crisi delle imprese bancarie e di investimento, rappresenta un passo di importanza non secondaria, anche alla luce dei numerosi interventi statali posti in essere a favore di tali imprese negli ultimi anni. Dall’altro lato, tuttavia, la direttiva in esame non individua un’autorità centrale, dotata di poteri adeguati, al fine di un reale coordinamento degli interventi di risanamento. Sotto tale profilo, importanti innovazioni vengono introdotte dal regolamento istitutivo del Single Resolution Mechanism, che si applicherà, però, ai soli Stati membri dell’area euro e agli altri Stati che sceglieranno di aderire all’Unione bancaria.


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